Art. 8.
(Indennità e rimborsi dei Ministri).

      1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei

 

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Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto il rimborso per le spese di trasporto e di viaggio previsto per i deputati e per i senatori.